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Una breve disamina delle nuove linee guida pubblicate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la delibera n. 7/24/CONS. Con la delibera n. 7/24/CONS l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha pubblicato il nuovo ed attesissimo codice di condotta che si andrà ad applicare a tutte quelle figure che espletano la propria attività lavorativa sulle piattaforme social, e cioè gli influencer. Questo codice di condotta è formato da cinque macro-sezioni, che riguardano rispettivamente, i principi generali, i destinatari del codice di condotta, la tutela dei diritti fondamentali, minori e altre categorie vulnerabili, pubblicità e segnaletica ed, infine, disposizioni finali. Andando con ordine, la prima delle disposizioni di questo codice di condotta che - seppur evidentemente necessaria - appare "in ritardo" rispetto ai tempi, e oltretutto stride con i nuovi orientamenti di Zuckerberg (almeno per quanto riguarda le piattaforme Meta) è il punto 1.2. "Gli influencer garantiscono il rispetto della dignità umana e non pubblicano contenuti o espressioni suscettibili di diffondere, incitare, propagandare, oppure giustificare, minimizzare o in altro modo legittimare la violenza, l'odio o la discriminazione e offendere la dignità umana nei confronti di un gruppo di perone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea". Si tratta senza dubbio di una norma di apertura e di carattere generale tale da andare a delineare - in maniera fin troppo generica - quelli che sono i confini dell'azione sui social. Rimangono tuttavia disposizioni "asettiche", in quanto prive di sostanza (quando si può stabilire che un contenuto diffonde odio e discriminazione? è in grado, la piattaforma, di distinguere fra istigazione ed informazione?). Ciò che, invece, appare innovativo, anche se, in questo momento, sembra di difficile gestione, riguarda la decisione di creare un vero e proprio "elenco di influencer" che operano all'interno del territorio italiano. Da un lato, viene incaricato un soggetto terzo di redigere ed aggiornare - con cadenza semestrale - l'elenco e, dall'altro lato, viene imposto agli influencer di inserire nella propria bio la dicitura "influencer in elenco AGCOM". Nascono a questo punto svariati dubbi circa la portata e - forse - la vera utilità di questa specifica disposizione. Seguono, poi, tutta una serie di espliciti divieti di pubblicità occulta, con specifici riferimenti al divieto di pubblicare "contenuti che possano trarre in inganno il pubblico in relazione alla natura ed agli effetti dei beni e dei servizi offerti". Secondo questo nuovo codice di condotta, "gli influencer evitano ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, in particolare degli utenti psicologicamente più vulnerabili". Anche relativamente a questo aspetto, manca nella realtà una chiara determinazione di quali possano essere effettivamente i contenuti capaci di "trarre in inganno" o "sfruttare la superstizione". Di nuovo, siamo di fronte ad un codice di condotta che ha la presunzione di voler "regolamentare" il comportamento degli influencer senza però che questo venga effettivamente determinato nei suoi contenuti. L'ultima disposizione, infine, che merita accenno è quella rinvenibile al punto 3.3, intitolata "Filtri ed altri meccanismi di modifica dei contenuti". "L'influencer che modifica, del tutto o in parte, i contenuti audiovisivi attraverso l'utilizzo di filtri..., diffondendo modelli irrealistici e/o promuovendo prodotti e servizi che fanno ipotizzare prestazioni ed effetti non coerenti con le loro caratteristiche, lo segnala con una delle seguenti diciture: contenuto modificato, foto modificata, video modificato, foto filtrata, video filtrato, filtri". Si rileva che, nuovamente, tale regolamentazione appare "in ritardo" rispetto alla realtà materiale del mondo dei social. E' come se il tempo della regolamentazione scorresse in maniera più lenta rispetto a quanto accade sui social. Innanzitutto, infatti, il tema della diffusione di modelli irrealistici sui social network rappresenta un problema ed è fonte di discussione ormai da diversi anni ed, in secondo luogo, una decisione "forte" è già stata presa a riguardo dal proprietario di Meta che ha optato per la rimozione definitiva dei filtri sulle sue piattaforme. Pertanto, seppur vero che la presenza dei filtri continuerà a rappresentare un problema relativamente agli altri social, è altrettanto vero che la disposizione del codice AGCOM perde completamente di valenza per una grossa fetta degli utenti e degli influencer. Da ultimo, non si può non menzionare il fatto che, al punto 5.1, sia stata fatta menzione di un sistema di vigilanza che richiama gli articoli 38 e 67 del Tusma. Il sistema sanzionatorio, dunque, non cambia e, di conseguenza, permangono gli stessi problemi del passato, con l'unica differenza che d'ora in poi "nella determinazione della sanzione amministrativa... si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'influencer per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche, in applicazione dell'art. 11 della L. 689/1981". Whistleblowing: Copyright Leexè 2026 | riproduzione riservata |
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Il nuovo “Codice di condotta” per gli influencer pubblicato dall'AGCOM.
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