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La disciplina Whistleblowing, finalizzata al contrasto e alla prevenzione dei fenomeni di illeciti all'interno delle organizzazioni pubbliche e private, prevede uno specifico ambito oggettivo di applicazione. E' possibile, infatti, segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Pertanto, sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le segnalazioni legate a un interesse personale del segnalante (che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero, inerenti ai rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate), le segnalazioni in materia di sicurezza e difesa personale, nonché le segnalazioni relative a violazioni già regolamentate in via obbligatoria in alcuni settori speciali. Con la sentenza n. 1880 del 27 gennaio 2025, la Cassazione ha ribadito che l'istituto del whistleblowing non è utilizzabile per scopi di carattere personale o per contestazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori. Nel caso in esame, un dipendente pubblico, dopo aver inviato due esposti alla Procura della Repubblica, descrivendo un quadro infondato e abusando della propria posizione per danneggiare l'onorabilità professionale del Direttore generale e della dirigenza dell'Ente di appartenenza, impugnava la sanzione disciplinare a lui irrogata. La Corte d'Appello rigettava tale domanda, ritenendo che la normativa in tema di whistleblowing non fosse applicabile al caso in esame. La questione, giunta dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, ha offerto l'opportunità alla stessa di ribadire che il lavoratore dipendente virtuoso non possa essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie dirette o indirette, per motivi connessi alla segnalazione effettuata, che deve avere ad oggetto una condotta illecita, non necessariamente penalmente rilevante. Per i Giudici di legittimità, dunque, tale istituto non può trovare applicazione in ipotesi di segnalazioni di natura personale, destinate a rivendicazioni nei confronti dei propri superiori. Tali conflitti, infatti, sono disciplinati da altre norme e da altre procedure. Ravvisando quest'ultima ipotesi nel caso di specie, la Suprema Corte rigettava il ricorso del dipendente, confermando l'inapplicabilità delle tutele previste in favore del whistleblower. Copyright Leexè 2026 | riproduzione riservata |
Compliance e responsabilità amministrativa degli enti
Whistleblowing: il confine tra interesse pubblico e interesse personale.
Area di competenza
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