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Il 22 luglio 2026 il Senato ha dato il via libera definitivo alla riforma dell'ordinamento forense, diventata legge il 28 luglio (l. n. 137/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 1° agosto). Un iter partito tra scontri e stalli - 177 voti favorevoli alla Camera a maggio, oltre 150 emendamenti bloccati in commissione tra gennaio e febbraio, pressioni incrociate tra avvocatura e altri ordini professionali - che però non chiude la partita: è una legge delega, non la riforma già scritta. Il Governo ha ora sei mesi per varare i decreti attuativi (sentito il CNF, con correttivi possibili nei dodici mesi successivi). Molti dei principi contenuti nel testo - segreto professionale, codice deontologico, obbligo assicurativo RC, iscrizione alla Cassa forense - non sono una novità: erano già nella legge forense del 2012 (l. 247/2012), e la delega li conferma o li irrigidisce. Il vero interesse sta altrove: in un numero ristretto di punti che segnano una discontinuità reale, e in un nodo - la consulenza legale riservata agli avvocati - che ha acceso lo scontro con le altre professioni. Le vere novità.Tolto il rumore di fondo, i cambiamenti sostanziali si concentrano su quattro fronti. Il giuramento dell'avvocato torna, dopo che la legge del 2012 lo aveva sostituito con un più sobrio impegno solenne. Cambiamento soprattutto simbolico, ma non irrilevante sul piano identitario. Le forme collettive e societarie vengono ridisegnate in profondità: la società tra avvocati esiste già dal 2012, ma la delega restringe l'ingresso di soci non professionisti (ammessi solo per prestazioni tecniche o investimento, con un tetto agli utili distribuibili), apre a reti anche multidisciplinari con soggettività giuridica propria e introduce per la prima volta una disciplina per chi lavora in monocommittenza o collaborazione continuativa con un altro avvocato o uno studio. La governance cambia volto: il CNF passa da un mandato di quattro a tre anni, con nuova composizione ed elezione a voto ponderato; gli ordini circondariali vedono riscritte le regole elettorali (equilibrio di genere, limiti ai mandati, voto elettronico) e nasce un albo unico digitale. Formazione, tirocinio ed esame di Stato cambiano in modo concreto: obbligo formativo annuale con sospensione dall'albo per chi non recupera i crediti, tirocinio di 18 mesi (di cui 12 di corsi obbligatori) e un esame di Stato snellito a una prova scritta e una orale, al posto delle tre prove scritte previste - sulla carta - dal 2012 e da allora sempre prorogate in via transitoria. Il nodo vero: la consulenza riservata.È il punto che ha fatto più discutere fuori dall'avvocatura, ma va letto con attenzione perché il testo è meno rivoluzionario di come viene raccontato. Quello che non cambia. La delega prevede che la consulenza legale stragiudiziale, se connessa all'attività giurisdizionale e svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, resti di competenza degli avvocati - al di fuori dei casi in cui altre professioni regolamentate abbiano competenze specifiche previste dalla legge. È, quasi parola per parola, l'attuale art. 2, comma 6, della l. 247/2012, già oggi applicato dalla Cassazione per punire l'esercizio abusivo della professione. Anche il collegamento con gli strumenti di ADR (negoziazione assistita, mediazione obbligatoria) non è una novità della delega: l'aveva già sostenuto l'AIGA nel 2022. Il perimetro sostanziale della riserva, insomma, non nasce oggi ma da almeno tredici anni. Quello che cambia - e che ha fatto arrabbiare le altre professioni. Tre novità tecniche, ma con effetti pratici pesanti:
È soprattutto l'automatismo sanzionatorio - non l'esistenza della riserva in sé - a rendere il clima teso: per un professionista non avvocato, sconfinare anche di poco nel perimetro "giurisdizionale" diventa un rischio economico diretto, perché il compenso richiesto potrebbe risultare semplicemente nullo per legge. Bolkestein: la riserva regge, ma non tutto.Nel dibattito circola l'idea che la riserva sulla consulenza sia una deroga da giustificare caso per caso davanti al diritto UE. È una lettura imprecisa. La consulenza legale rientra nel campo di applicazione della direttiva servizi 2006/123/CE, ma il considerando 88 della stessa direttiva prevede espressamente, come esempio tipico di attività legittimamente riservata, proprio "l'esercizio esclusivo della consulenza giuridica da parte degli avvocati". La riserva forense, insomma, non è un'eccezione da conquistare: è lo scenario che la direttiva stessa contempla - come ha ricordato la stessa Analisi tecnico-normativa allegata dal Governo al disegno di legge, e non - curiosamente - il CNF nelle sue prese di posizione pubbliche, che ha preferito insistere su governance e segreto professionale. Il punto più delicato è un altro: l'art. 25 della direttiva, sulle attività multidisciplinari, vieta agli Stati di imporre l'esercizio esclusivo di un'unica attività, salvo che per le professioni regolamentate e nella misura giustificata da esigenze di indipendenza e imparzialità. La Corte di giustizia applica a queste restrizioni un test di proporzionalità severo: in una sentenza dell'ottobre 2024 ha bocciato un divieto nazionale generalizzato di coesistenza tra due attività professionali, giudicandolo sproporzionato. È un precedente che vale da monito: se i decreti attuativi si tradurranno in un divieto assoluto di collaborazione multidisciplinare, anziché in un regime proporzionato di garanzie, il rischio di una censura europea non sarebbe teorico. Vertici entusiasti, base preoccupata.Le reazioni raccontano due storie diverse a seconda di chi parla. Ai vertici istituzionali il tono è celebrativo: il presidente del CNF Francesco Greco ha parlato di un "passaggio storico", nell'anno del centenario del Consiglio. Sulla stessa linea l'Organismo Congressuale Forense, che ha salutato l'apertura di "una nuova stagione per l'Avvocatura". Fuori dall'avvocatura, il clima è opposto. ProfessionItaliane (23 ordini professionali diversi da quello forense) ha parlato di "vivo rammarico e profonda amarezza", denunciando il rischio di "effetti distorsivi sul mercato". L'ANC (commercialisti) ha definito "poco rassicuranti" le garanzie del CNF sulla clausola di salvaguardia per le altre professioni, sostenendo che la consulenza "diventerà riservata in via esclusiva agli avvocati". Un fronte trasversale di ordini ha scritto ai relatori parlamentari chiedendo chiarimenti sui confini della riserva. Anche dentro il mondo del lavoro legale le posizioni non sono unanimi. La CGIL, con APIQA, NIdiL e Filcams, valuta positivamente l'impianto ma chiede tutele più solide per gli avvocati in monocommittenza o collaborazione continuativa, categoria che definisce "spesso priva di tutele adeguate". E c'è chi, dal basso, ha bollato la riforma come nata "nel conchiuso dei vertici" e utile soprattutto alla quota minoritaria di avvocati con i redditi più alti. Cosa guardare da qui in avanti.La legge fissa la cornice, ma i punti decisivi - dove passerà il confine della riserva, come funzioneranno in pratica le nullità sui compensi, quali atti richiederanno l'assistenza di un avvocato a pena di invalidità, quali tutele avranno i collaboratori in monocommittenza - si giocano nei decreti legislativi attuativi, attesi entro sei mesi. Sarà quella la sede in cui si capirà se la riforma verrà percepita come un'evoluzione condivisa o come un compromesso imposto dall'alto. Le reazioni di queste settimane suggeriscono che la partita, sul piano del consenso, è tutt'altro che chiusa. Fonte principale: legge 28 luglio 2026, n. 137 (G.U. Serie Generale n. 177 del 1° agosto 2026); dossier di lettura del Senato sulla riforma dell'ordinamento forense (A.C. 2629-A). Copyright Leexè 2026 | riproduzione riservata |
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